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D. 04/08/2005 n. 17813.2. Il fattore correttivo di cui all'art. 10, comma 10.3, č sostituito da un fattore garanzia, FG^«L», che assicura, anche in caso di mancato utilizzo dell'impianto, la copertura di una quota pari all'80% di ricavi di riferimento RL^«C». Tale copertura č riconosciuta dal sistema tariffario del trasporto e ha durata per un periodo di 20 anni. 13.3. Il corrispettivo di capacitą di trasporto relativo ai punti interconnessi con il terminale č applicato in misura ridotta agli utenti del servizio di trasporto titolari di conferimenti di impegni di rigassificazione continuativa. 13.4. L'autoritą definisce con successivo provvedimento le modalitą applicative della disciplina di cui al comma 13.2 e 13.3. Titolo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 14 - Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe relative all'anno termico 2005-2006 14.1. Ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico 20052006 l'impresa di rigassificazione trasmette all'autoritą entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento a) i ricavi RL^«E», RL^«C», RL^«A» e RL^«Q» di cui al precedente art. 3; b) le proposte tariffarie relative al primo anno termico del periodo di regolazione, calcolate secondo le disposizioni di cui agli articoli 6, 8 e 9 e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui all'art. 3 del presente provvedimento. 14.2. Ai fini della formulazione delle proposte di cui al comma 14.1, lettera b), l'energia corrispondente ai volumi massimi rigassificabili dall'impianto di Panigaglia č assunta pari a 139,45 petajoule (PJ) e il corrispettivo CVL^«P» č calcolato ai sensi della deliberazione n. 120/2001 con riferimento agli investimenti fino all'anno 2004. 14.3. Per l'anno termico 2005-2006, il vincolo sui ricavi sarą calcolato tenuto conto del fattore correttivo relativo all'anno termico 2003-2004, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione n. 120/2001. 14.4. Le imprese di rigassificazione pubblicano anche mediante l'utilizzo dei propri siti internet, le tariffe approvate dall'autoritą entro cinque giorni dalla data della loro approvazione. Le tariffe rimangono in vigore per tutto l'anno termico successivo. Art. 15 - Disposizioni transitorie 15.1. Ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico 2006-2007 si tiene conto del fattore correttivo relativo all'anno termico 2004-2005, calcolato in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione n. 120/2001. Art. 16 - Modifica dell'art. 11 della deliberazione n. 166/2005 16.1. L'impresa maggiore di trasporto nella determinazione del corrispettivo CPe di cui all'art. 11, comma 11.2, della deliberazione n. 166/2005, considera nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con terminali di Gnl la capacitą sulla base della capacitą di rigassificazione del terminale in luogo della capacitą prevista in conferimento. 16.2. La capacitą di trasporto č conferita all'operatore del terminale nella misura da questi richiesta. 16.3. L'autoritą definisce con successivo provvedimento le modalitą applicative della disciplina di cui al comma 16.1 e 16.2. Art. 17 - Disposizioni finali 17.1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'autoritą per l'energia elet- trica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione. Milano, 4 agosto 2005 Il presidente: Ortis Tabella 1 DURATA CONVENZIONALE TARIFFARIA DELLE INFRASTRUTTURE Categoria di cespiti |Durata in anni Fabbricati.... |40 Condotte e derivazioni.... |40 Impianti di Gnl.... |25 Altre immobilizzazioni.... |10 Tabella 2 DEFLATORE DEGLI INVESTIMENTI FISSI LORDI Anno Delatore fissi lordi investimenti Anno Delatore investimenti fissi lordi 1950 31,3283 1978 5,3276 1951 29,3940 1979 4,6017 1952 29,1520 1980 3,6989 1953 29,7013 1981 3,0409 1954 30,1830 1982 2,6365 1955 30,1685 1983 2,3580 1956 29,3074 1984 2,1527 1957 28,4924 1985 1,9750 1958 29,1497 1986 1,9016 1959 29,3553 1987 1,8155 1960 28,1769 1988 1,7138 1961 27,1942 1989 1,6261 1962 26,0864 1990 1,5251 1963 24,1296 1991 1,4397 1964 23,1192 1992 1,3849 1965 23,0463 1993 1,3300 1966 22,4262 1994 1,2889 1967 21,6891 1995 1,2400 1968 21,2010 1996 1,2075 1969 20,0197 1997 1,1852 1970 17,6190 1998 1,1645 1971 16,5303 1999 1,1517 1972 15,8729 2000 1,1234 1973 13,0894 2001 1,0985 1974 10,1003 2002 1,0727 1975 8,6958 2003 1,0528 1976 7,1445 2004 1,0200 1977 6,0517 2005 1,0000 |
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